Antimafia: obbligo di trasmissione al GSE ogni 12 mesi
L’informazione antimafia è un documento rilasciato dalle Prefetture attestante la sussistenza, o meno, in capo a persone fisiche o giuridiche delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 nonché la sussistenza, o meno, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle attività di impresa.
Tale documento viene richiesto oltre che per la stipula di contratti, anche per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali superiori a € 150.000,00.
Quali sono i soggetti che devono inviare la dichiarazione ?
I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono individuati tenendo conto delle norme del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
In particolare sono sottoposti alla verifica tutte le persone fisiche o giuridiche che ricevono incentivi dal GSE per un importo, calcolato per l’intera durata del periodo incentivante, superiore ai € 150.000,00.
Sono comunque escluse le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche e i soggetti di cui gli organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011.
Cosa bisogna inviare al GSE ?
Al GSE devono essere inviate:
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (cd. Allegato 1);
- le dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, a cura di ciascun soggetto obbligato ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, riferite ai loro familiari conviventi di maggiore età (cd.Allegato 2).
L’informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data del rilascio.
Pertanto i soggetti i sottoposti alla verifica antimafia devono ogni anno inviare la documentazione necessaria tramite la sezione del Portale informatico GWA “Documentazione Antimafia”.
Per maggiori informazioni clicca qui
Lo studio tecnico provvede ad assistere il committente nella fase di preparazione della documentazione e all’inoltro della pratica.
Fonte: http://www.gse.it/it/EnergiaFacile/faq/Antimafia/Pagine/default.aspx