Delibera 04 dicembre 2014 595/2014/R/eel
Con la Deliberazione 595/2014/R/eel, l’AEEG ha aggiornato la regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, modificando la responsabilità del suddetto servizio. In base a quanto previsto dall’art. 14.6 della delibera in oggetto, a far data dal 1° gennaio 2016 il GSE erogherà gli incentivi esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori di rete.
Il mancato invio delle informazioni (scrive Enel) e la mancata esecuzione delle eventuali attività a Suo carico, indicate entrambe in allegato, comporterà un ritardo nell’erogazione degli incentivi (rif. Allegato A Del. 595/14/R/eel art.14.5). Per l’espletamento del servizio di misura, troverà applicazione la regolazione tariffaria del TIME (Allegato B della Del. 199/11), come previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della Delberazione 595/2014/R/eel.
In pratica chi ha installato un contatore proprio per la misura dell’energia prodotta negli impianti in BT, tra quelli nell’lenco dei contatori teleleggibili da Enel, deve comunicare ad Enel stessa le caratteristiche tecniche necessarie alla telelettura del suddetto contatore. Nel caso di installazione di contatore non presente nella lista dei contatori teleleggibili da Enel, il produttore può inviare richiesta di installazione di misuratore di proprietà di ENEL Distribuzione, dopo aver realizzato in loco l’alloggiamento del contatore nel rispetto delle indicazioni riportate nella specifica tecnica disponibile nell’homepage del Portale Produttori.